Dove si richiede?
Segreteria Affari Civili sita presso Stanza 3, Primo Piano Palazzo Università
Descrizione
Come introdotto dal “decreto giustizia” (d.l. n. 132/2014, convertito nella l. n. 162/2014) l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è sottoposto al vaglio del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale, se non ravvisa irregolarità comunica il nullaosta agli avvocati.
L’art. 6 del II capo “decreto giustizia” regolamenta la negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio e consente ai coniugi, tramite la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte, di poter raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o divorzio precedentemente stabilite.
Chi lo può richiedere?
Difensore delegato di uno delle due parti
Cosa occorre (documentazione, modulistica, etc.)
- Originale dell’accordo, corredato di scheda di sintesi, raggiunto dai coniugi, sottoscritto in ogni facciata dalle parti e dai difensori (o scansione con attestazione di conformità ove presentato a mezzo pec)
- Originale della convenzione di negoziazione assistita (o scansione con attestazione di conformità ove presentato a mezzo pec)
- procure alle liti conferite a entrambi i difensori;
- certificazioni anagrafiche: stato di famiglia e residenze dei due coniugi, nonché estratto di matrimonio aggiornato con le relative annotazioni);
- dichiarazioni reddituali degli ultimi tre anni di entrambi i coniugi/genitori;
- in caso di figli con disabilità è necessario allegare la relativa documentazione medica;
- in più, in caso di divorzio:
- verbale di separazione consensuale dei due coniugi con provvedimento di omologa
o copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato e del verbale di udienza presidenziale che ha autorizzato i coniugi a vivere separati;
- copia autentica dell’accordo di separazione raggiunto con negoziazione assistita;
- copia autentica dell’accordo di separazione concluso e certificato dall’Ufficiale di Stato Civile;
in più, in caso di modifiche della separazione:
- copia autentica del verbale di separazione consensuale omologata;
- oppure copia autentica della sentenza di separazione con il passaggio in giudicato;
- o copia autentica dell’accordo di separazione concluso con negoziazione assistita
- o copia autentica dell’accordo di separazione concluso e certificato dall’Ufficiale dello Stato civile
in più, in caso di modifiche del divorzio:
- copia autentica della sentenza di divorzio con passaggio in giudicato;
- o copia autentica dell’accordo di divorzio raggiunto con negoziazione assistita
- o copia autentica dell’accordo di separazione concluso e certificato dall’Ufficiale dello Stato civile
Quanto costa?
Esente da imposta di bollo e diritti
Protocolli di riferimento
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